Statuto

STATUTO “ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI”

Art.1 – E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI”  con sede in Massanzago (PD) via Stradona 46, con durata illimitata.
L’associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività su tutto il territorio nazionale.

Art.2 – L’associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi ecc; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione; attività motoria per anziani e di gruppo; organizzazione di viaggi ludo-culturali; attività ludiche e ricreative; laboratori di creatività ed espressività. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, svolgerà attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali. L’associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere e dare in locazione beni immobili nonché raccogliere fondi, contributi e liberalità da parte degli associati, privati ed enti.

Art.3– L’associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art.4 – L’associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria,secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art.5 – Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1)indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda presenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
E’ compito del consiglio direttivo dell’associazione, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso all’assemblea generale dei soci.

Art.6 – L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statuarie ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.
I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statuarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi, i soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto solo al compimento delle maggiore età.
Il numero dei soci è illimitato e tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell’associazione anche gli enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’associazione. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art.7 – Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

  1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’associazione;
  2. prendere parte alle attività promosse dall’associazione;
  3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’associazione;
  4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
  5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell’assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
  6. di esercitare il diritto di voto per l’elezione del consiglio direttivo;
  7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
  8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello statuto sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

I soci sono tenuti a:

  1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal consiglio direttivo;
  2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
  3. alla osservanza dello statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal consiglio direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art.8 – Il socio cessa di far parte dell’associazione:

  • per dimissioni;
  • per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal consiglio direttivo;
  • per inosservanza del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • per decisione del consiglio direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
  • per radiazione;
  • per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

  • avvertimento;
  • ammonizione;
  • diffida;
  • sospensione a tempo limitato;
  • radiazione.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 9 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione, né nell’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utilizzi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si precisa pertanto che l’eventuale avanzo di gestione darà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statuariamente previste.

Le entrate dell’associazione per ilo conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento;
  5. ogni altra entrata accettata dal consiglio direttivo.

Art. 10 – La quota associativa non è trasmissibile, non è rimborsabile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 11 – L’associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 12 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto economico e finanziario da sottoporre, unitamente al preventivo all’approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Tali documenti predisposti dal Consiglio direttivo devono essere depositati in copia presso la sede dell’associazione, a disposizione dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Art.13 – Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente.

Art. 14 – L’assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.

La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e contestuale comunicazione ai singoli soci con ogni altro mezzo che ne consenta una idonea diffusione (p.es. lettera, e-mail. fax). Nella convocazione devono essere indicati il luogo (la sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.

La seconda convocazione può aver luogo anche un’ora dopo la prima.

L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di un socio nell’ambito della stessa assemblea.

L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.

Art. 15 – L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • elegge il consiglio direttivo determinandone il numero;
  • approva il bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

L’assemblea straordinaria è convocata:

  • per deliberare sulle modificazioni dello statuto, su ogni argomento di carattere straordinario e di interesse posto all’ordine del giorno;
  • tutte le volte il consiglio lo ritenga necessario;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci;
  • sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.

L’assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti, in seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 16 – L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto dal presidente, dal vice presidente e da un segretario che ricopre anche il ruolo del tesoriere. A discrezione dell’assemblea il numero dei membri del consiglio direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il consiglio direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione, redige i programmi di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera circa la sospensione e la radiazione dei soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunione dell’assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del consiglio direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il consiglio direttivo potrà convocare l’assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il consiglio direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 17 – Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione. a lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente. Il presidente cura l’esecuzione dei deliberati del consiglio direttivo e dell’assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il presidente convoca e presiede l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

Art. 18 – Le cariche sociali avranno durata di cinque anni e saranno rieleggibili.

Art. 19 -Annualmente il consiglio direttivo si obbliga a redigere un bilancio consuntivo o un rendiconto economico e finanziario da sottoporre, unitamente al preventivo all’approvazione assembleare degli associati. Il consiglio direttivo convocherà l’assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 20 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’associazione.

Art. 21 – Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore. In caso di scioglimento dell’associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoghe.

Art. 22 – La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il consiglio direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

I soci fondatori

Toninato Giorgio

Bettin Rosanna

Agostini Margherita

Caccin Annalisa

Famengo Roberto

Vedovato Cristina

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